martedì 7 agosto 2012

La fuffa diventa legge

CALAMITÀ NATURALI E ZONE SISMICHE
D.L. 7 agosto 2012, n. 129

Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.
(G.U. 8 agosto 2012, n. 184)

Art. 1
1. Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, di seguito denominato: «Protocollo», compresi quelli individuati per un importo complessivo pari ad euro 110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012, afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un Commissario straordinario, di seguito denominato: «Commissario» autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa Autorità portuale. A tale fine, è assicurato il coordinamento fra il Commissario di cui al comma 1 ed il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto.
3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì finalizzate, nel limite di 20 milioni di euro, le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1 e quelle di cui al comma 3 sono trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario, cui è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale.
5. Il Commissario è altresì individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e competitività dedotte nel Protocollo, e pari ad euro 30 milioni, da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonchè del Programma operativo nazionale reti e mobilità, per un importo pari ad euro 14 milioni.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, e per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, il Commissario può avvalersi, tramite delega di funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, e può in ogni caso avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario può altresì avvalersi di organismi partecipati, nei termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del Protocollo. Alle spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del Protocollo si provvede nell'ambito delle risorse delle Amministrazioni sottoscrittrici già disponibili a legislazione vigente.
7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 57, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità previsti dallo stesso articolo 57, anche per gli interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo istituito con l'articolo 1, comma 1110, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata una quota di risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro.

Art. 2
1. L'area industriale di Taranto è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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